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mercoledì 7 ottobre 2009

IUniScuola/Basilicata.Reminder supplenze temporanee personale docente.

Per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino la limite massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale

Ecco la nota Prot. n. AOODGPER 14991 Roma, 6 ottobre 2009 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico -D.G. per il personale scolastico -Uff. III
Agli Uffici Scol. Reg. LORO SEDI -Agli Uffici Scol. Provinciali -LORO SEDI
Oggetto: Supplenze temporanee personale docente.
Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche , a
causa di assenze del personale docente titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà nell’ assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni.
A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente per le scuole di istruzione
secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali. Tali disposizioni sono contenute nell’art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001 ,n. 449 in combinazione col comma 4del medesimo articolo, e secondo l’art. 7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007.
Sotto il profilo del suddetto impiego del proprio personale docente, si precisa che
mentre per l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore
settimanali è obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino la limite massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale.
Fatte salve le disposizioni normative sopra richiamate, si pregano le SS.LL di
rappresentare agli uffici e istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, che in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.
F.to DIRETTORE GENERALE LUCIANO CHIAPPETTA

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