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lunedì 26 ottobre 2015

Nuove norme per l’invalidità civile

INVALIDITÀ CIVILE: L’ESITO DELLA VISITA E IL VERBALE
La visita avviene presso la Commissione Asl competente che, dal 1° gennaio 2010, è integrata con un medico dell’Inps. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Il richiedente – se lo vuole – può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito e l’eventuale indicazione di particolari patologie che comportano l’esclusione delle visite di revisione successive. Se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, questo viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps e viene considerato definitivo. Nel caso in cui il verbale dà diritto a prestazioni economiche, viene attivata la procedura amministrativa per il pagamento delle stesse. Se, invece, non si verifica un giudizio sanitario  unanime, l’Inps sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Istituto. Quest’ultimo può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni. Importante, la Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Il verbale definitivo viene spedito all’interessato dall’Inps. Oltre al verbale completo contenente tutti i dati, viene recapitato al richiedente anche un verbale contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi (ad esempio la presentazione al datore di lavoro per la concessione delle agevolazioni lavorative). Se la valutazione conclusiva prevede la corresponsione di trattamenti economici, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare su un apposito modello (AP70) determinate informazioni quali il reddito personale, le coordinate bancarie ecc., anche queste da inserire online. Lo stato di invalidità del soggetto può migliorare o peggiorare nel tempo. Nella prima ipotesi si dice che l’invalidità civile è soggetta a revisione; ciò significa che l’interessato dovrà sottoporsi a visita di revisione alla scadenza del termine indicato nel verbale. Nel secondo caso il richiedente può presentare istanza per ottenere il cosiddetto “aggravamento” seguendo lo stesso iter descritto. Sempre per quanto attiene alla rivedibilità dello status di invalido, la Legge n. 114/2014 ha introdotto importanti novità a tutela delle persone; a differenza di quanto succedeva prima, infatti, non saranno più revocati, alla scadenza del certificato, i benefici, le prestazioni e le agevolazioni di qualsiasi natura a vantaggio del titolare. Con la nuova disposizione l’invalido mantiene tutte le agevolazioni fino a quando non termina la visita di revisione. La nuova norma è particolarmente tutelante se si considera che tra la scadenza del certificato e la conclusione della visita di revisione possono trascorrere diversi mesi. La predetta legge ha inoltre stabilito una volta per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia postulata la rivedibilità: tocca all’Inps procedere alla convocazione.
Visita sanitaria di revisione – La legge n. 114 del 2014 (recepita dall’Inps con circolare n. 10 del 23 gennaio 2015) ha introdotto alcune modifiche in materia di visite sanitarie di revisione, sia per lo stato di handicap sia per lo stato di invalidità civile. Prima di tale normativa si decadeva dallo status di invalido civile o portatore di handicap alla scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione. Per cui accadeva che il soggetto invalido o con handicap perdeva i benefici connessi allo status (agevolazioni lavorative e fiscali) in attesa di una nuova visita, la quale, spesso, veniva effettuata con molto ritardo. Ora, la legge prescrive che nell’ipotesi in cui sia stata indicata nel verbale una data di rivedibilità, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, anche successivamente alla data di scadenza del verbale. Inoltre viene definita la competenza esclusiva dell’Inps nella convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità. Non è più la persona, quindi, a doversi attivare per richiedere una nuova visita ma spetta all’Inps convocare il cittadino, e spetta sempre all’Inps effettuare la visita; in questa visita l’Istituto potrà confermare o revocare lo status di handicap od invalidità civile, ma potrà anche pronunciarsi su un eventuale aggravamento di quest’ultima.
Previdenza
DONNE CLASSE 53 IN PENSIONE CON 30 ANNI DI DIFFERENZA
Compagne di banco alle elementari, ma in pensione a trent’anni di distanza una dall’altra. E’ il destino che potrebbe toccare in sorte a due donne nate nel 1953, che, con il differimento delle modifiche alla Legge Fornero in tema di flessibilità, potrebbero ora uscire dal lavoro con trent’anni di differenza di età: il rinvio, infatti, farà scattare l’aumento dell’età di vecchiaia delle donne, che salirà nel 2016 da 63 e 9 mesi a 65 e 7 mesi. L’ulteriore incremento previsto per il 2018 pregiudicherà principalmente le donne nate nel 1953 (per quelle nate nel 1952 è prospettata un’eccezione che prescrive, a fronte di 20 anni di contributi corrisposti, l’uscita a 64 anni più l’aspettativa di vita) che rischiano di dover aspettare il 2020 per andare in quiescenza. In pratica potrà succedere che due amiche di classe nate entrambe nel 1953 ma con scelte di vita diverse si trovino di fronte a percorsi di pensionamento molto differenti. Ipotizziamo, difatti, che la prima abbia iniziato a lavorare nel pubblico impiego poco dopo il diploma nel 1975 e che abbia beneficiato della possibilità di andare in pensione ‘baby’ dopo aver versato 14 anni sei mesi e un giorno di contributi (cosa praticabile fino al 1992 per le donne sposate con figli), quindi a fine 1989 a 36 anni. E ipotizziamo che la compagna di banco si sia laureata e abbia iniziato a lavorare nel 1978 nel comparto privato. Questa seconda signora, al momento 62enne, dovrà attendere per andare a riposo il 2020 quando avrà 67 anni di età (nel 2018 infatti oltre a uniformarsi il requisito anagrafico di vecchiaia delle donne a quella degli uomini è preventivato un nuovo scatto per l’aspettativa di vita). Restando pertanto in servizio quasi 27 anni più della prima oltre ad andare in pensione con circa 30 anni di età in più. Ma al di là delle baby pensioni diversità significative ci sono anche per chi ha lavorato nel settore privato con piccole differenze di età. Se per il 1952 è stata prefigurata una sorta di salvaguardia con l’uscita possibile a 64 anni (quindi dal 2016, si aggiunge l’aspettativa di vita), chi è nato nel 1953 ”rincorre” il trattamento di vecchiaia fino al 2020. Una donna nata il 31 dicembre del 1951 che ha cominciato a prestare la propria attività lavorativa nel 1978 è andata in pensione di vecchiaia il primo gennaio 2013 a 61 anni. Una donna nata il primo gennaio 1953, quindi solo un anno e un giorno dopo, che ha iniziato a lavorare nel 1978 potrà uscire soltanto a inizio 2020 con l’assegno di vecchiaia. Potrà andare a riposo prima solamente se, cominciando a lavorare prima, avrà perfezionato tra il 2016 e il 2018 41 anni e 10 mesi di contributi. Poi il numero dei contributi necessari salirà ulteriormente con la crescita dell’aspettativa di vita.
Superato il milione di lavoratori retribuiti in un anno con i buoni lavoro
VOUCHER: OLTRE 212 MILIONI VENDUTI AL 30 GIUGNO 2015
Sono 212,1 milioni i buoni lavoro per la retribuzione delle prestazioni di lavoro accessorio, o voucher, venduti da quando sono stati introdotti, nell’agosto del 2008, al 30 giugno 2015. I dati del lavoro accessorio relativi al primo semestre del 2015, con un’analisi dell’andamento della distribuzione dei buoni lavoro dal 2008, sono stati recentemente pubblicati sul sito istituzionale dell’Inps, nella seziona Banche dati. Dallo studio emerge che la vendita dei voucher è progressivamente aumentata nel tempo, registrando un tasso medio di crescita del 70% dal 2012 al 2014 e del 75% nel primo semestre del 2015 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. In costante aumento è anche il numero dei lavoratori retribuiti con i buoni lavoro, che nel 2014 ha superato il milione (1.016.703). La tipologia di attività per la quale è stato acquistato il maggior numero di voucher è il Commercio (18%) seguita dai Servizi (13,7%) e dal Turismo (13%). Il ricorso ai buoni lavoro è concentrato nel Nord del Paese, e in particolare nel Nord-est, che con 82 milioni di voucher venduti incide per il 38,7%. La Lombardia, con 37,5 milioni, è la regione in cui sono stati venduti più buoni lavoro, seguita dal Veneto (29,9 milioni) e dall’Emilia Romagna (26,3 milioni). Al crescente aumento della diffusione dei voucher, oltre all’estensione degli ambiti di utilizzo del lavoro accessorio, ha contribuito anche l’ampliamento delle modalità di acquisto. Inizialmente infatti i buoni lavoro erano reperibili solo presso le sedi Inps o tramite la procedura telematica. Successivamente si è allargato il numero dei luoghi dove possono essere acquistati, prima mediante le convenzioni con l’associazione dei tabaccai (FIT) e con le Banche Popolari, e infine con la possibilità di comprare i voucher presso tutti gli uffici postali.
Carlo Pareto
Nuove norme per l’invalidità civile

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